AGIRA. L’ex sindaco Gaetano Giunta non era incompatibile con la carica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha annullato la sentenza con la quale la Corte d’appello nissena lo aveva dichiarato decaduto dalla carica per incompatibilità.
La corte ha accolto in toto le tesi dell’avvocato Giuseppe Mingiardi del foro di Catania, difensore di Giunta, secondo il quale andava applicato il principio dello "ius superveniens" cioè della nuova norma contenuta nella legge regionale di riforma degli enti locali, con la quale la costituzione di parte civile dell’ente contro il sindaco non è più causa di incompatibilità.
Il 3 dicembre dell’anno scorso la Corte d’appello aveva
accolto il ricorso dei consiglieri comunali di opposizione, presentato dall’avvocato Salvatore Timpanaro e con sentenza immediatamente esecutiva aveva dichiarato il sindaco decaduto.
Ventiquattro ore dopo l’assemblea regionale aveva approvato la legge di riforma, disponendo la retroattività della norma che non prevede più la costituzione di parte civile causa di incompatibilità. Un sostanza la Corte d’appello nissena emanò la sentenza sulla base della legge esistente, accogliendo le tesi dei ricorrenti secondo le quali Giunta non poteva rivestire la carica perché incompatibile. Pochi giorni dopo quella sentenza era però arrivata la legge regionale e la sua retroattività, sulla quale si era basato il ricorso dell’ex primo cittadino. Sostanzialmente Giunta oggi sarebbe ancora sindaco, se nel frattempo una sentenza non avesse annullato l’intera competizione elettorale della quale era risultato vincitore per una questione puramente tecnica legata alla presentazione delle liste. La Corte di cassazione ha confermato l’applicabilità della legge regionale sugli enti locali al procedimento di incompatibilità.
Dopo l’annullamento delle elezioni la Cassazione avrebbe potuto dichiarare cessata la "materia del contendere" circa il ricorso presentato dall’ingegnere Giunta sulla sua incompatibilità, ma i giudici hanno invece ritenuto di entrare nel merito, dando ragione alle tesi dell’ex sindaco sull’applicazione della legge regionale.
"Quando vennero presentati i risorsi in primo e secondo grado - spiega l’avvocato Timpanaro - l’allora sindaco era incompatibile perché era sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente, derivante dalla costituzione di parte civile. Gli ermellini di Piazza Cavour si sono limitati ad applicare la nuova norma".
La Corte, presidente Corrado Carnevale, ha confermato la validità della retroattività della legge approvata dall’Ars il 16 dicembre 2008. La Cassazione ha ritenuto di compensare tra le parti le spese di tutti e tre i gradi di giudizio.
GIULIA MARTORANA
Articolo pubblicato su La Sicilia del 16/12/2009